Il Tribunale di Reggio Emilia con provvedimento del 2 Febbraio 2023 ha chiarito che la definizione di "consumatore" ai fini del ricorso alla procedura di ristrutturazione dei debiti può applicarsi anche a chi agisce nel presente per scopi estranei all'attività imprenditoriale, pur avendola svolta in passato.
Nella procedimento in commento il creditore ha contestato l'ammissibilità del piano di ristrutturazione dei debiti presentato da due soggetti eccependo 'origine "imprenditoriale" dei debiti contratti dai ricorrenti. Il Tribunale ha omologato il piano ritenendo non fondate le osservazioni del creditore richiamando la definizione di "consumatore" fornita dall'art. 2 comma 1 lett. e) del nuovo Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza ed è giunto alla conclusione che tale qualifica possa applicarsi anche a chi agisce nel presente per scopi estranei all'attività imprenditoriale, pur avendola svolta nel passato.
Il Tribunale ha inoltre ritenuto che i ricorrenti non disponessero di un piano alternativo alla presentazione del piano di ristrutturazione di debiti, in quanto il procedimento del concordato minore è precluso a chi abbia svolto attività d'impresa ma sia stato successivamente cancellato dal registro delle imprese.
Il Tribunale ha quindi omologato il piano ai sensi dell'art. 70 comma 7 ccii, ritenendo che fosse conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.
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